
Con il DM 18 Settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private - sono state emanate le disposizione tecniche di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate:
Le disposizioni tecniche del DM del 18 Settembre 2002 si applicano alle strutture sanitarie di cui alle lettere a) e b) di nuova costruzione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, mentre per le strutture di cui al punto c) le disposizioni del presente decreto si applicano sia a quelle esistenti che a quelle di nuova costruzione. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle strutture per le quali sia stato rilasciato il certificato prevenzione incendi.
La regola tecnica non si riferisce quindi ai soli ospedali, ma deve essere applicata a tutte le strutture sanitarie sia pubbliche che private, compresi ambulatori, studi medici, residenze sanitarie, comunità terapeutiche, ecc., indipendentemente dal numero di occupanti. Pertanto, anche per le attività non soggette all'obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi, sono prescritte le misure necessarie a garantire comunque un livello minimo di sicurezza ai fini antincendio.
Lo Studio Solinas Associati affianca le strutture sanitarie fornendo l'assistenza e la consulenza tecnica necessaria in ogni fase del percorso di adeguamento al Decreto dei 18 Settembre 2002.