
In riferimento alla Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009, riportiamo quanto di seguito:
Quadro Normativo: Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 18 :”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 47 :”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” Art. 55 :” Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Precisazioni
L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.
L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
PRECISAZIONI
In data 24 marzo l’Inail ha diramato una breve nota, con la quale ha ulteriormente chiarito la portata applicativa dell’art . 18, comma 1 lett a) D. lgs. 81/2009.
La comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non è dovuta – precisa l’Istituto – in due casi:
- nelle aziende in cui l’elezione/designazione non è stata effettuata;
- nelle aziende in cui le funzioni del rappresentante per la sicurezza sono svolte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
SANZIONI
L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.
In considerazione dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni e' necessario che coloro che prima dell'emanazione della presente circolare hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax, provvedano alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line.
Ulteriori chiarimenti in merito alla nomina ed alle funzioni del Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
PREMESSA.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che:
Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
- In tutte le aziende, o unità produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione o designazione del rappresentante sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP)
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Le funzioni esercitate dal RLS, RLST, RLSSP, sono individuate nell’ Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';
o) può fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In considerazione di quanto esposto pertanto, qualora non abbiate provveduto all’elezione del RLS, vi sarà attribuito un RLST esterno, per il quale vi sarà richiesto di sostenere un costo annuale, che avrà le funzioni ed i compiti precedentemente elencati;
Non essendoci allo stato attuale alcuna prescrizione in merito alla data nella quale deve essere effettuata l’elezione del RLS, siete invitati a considerare la facoltà di procedere alla stessa (designando pertanto l’RLS tra i lavoratori) tenendo in considerazione che, il lavoratore indicato dovrà frequentare un apposito corso di formazione della durata di 32 ore da svolgersi durante l'orario di lavoro e che lo stesso non puo' comportare oneri economici a carico del medesimo.